(massima n. 1)
Il criterio di determinazione della competenza per territorio - in caso di connessione fra fattispecie - si fonda sull'applicazione delle regole dettate dall'art. 16 c.p.p., che consentono di fissare la competenza in base al luogo di commissione del reato più grave e, in caso di pari gravità, del reato più antico. Ai fini della determinazione della competenza per territorio tra più reati connessi, deve prendersi in considerazione il reato più grave, per tale intendendo quello per il quale la legge commini una più alta pena detentiva nel massimo, oppure - in caso di pari sanzione nel massimo nel minimo edittale; nell'ipotesi poi di pari previsione dei massimi e dei minimi delle pene detentive, dovrà - nello stesso ordine - tenersi conto delle pene pecuniarie.