(massima n. 1)
Nel giudizio instaurato a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen., il pubblico ministero presso il giudice che ha rimesso la questione alla Corte di cassazione non č legittimato alla presentazione di memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., in quanto riveste la qualifica di parte del procedimento il solo Procuratore Generale presso la Suprema Corte. (Dichiara competenza, Tribunale Genova, 20/05/2025)