(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneitā a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non č richiesto che vi sia identitā fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, a condizione che risulti un effettivo legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi. (In motivazione, la Corte ha precisato che č onere della parte, che deduce la sussistenza della competenza per connessione teleolgica, circostanziare i presupposti di operativitā di tale criterio, deducendo non solo la relazione di natura oggettiva fra i delitti commessi in luoghi diversi, ma anche che il nesso finalistico ha costituito oggetto della rappresentazione e volontā dell'agente).