(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā della connessione teleologica prevista dall'art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e della sua idoneitā a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non č richiesto che vi sia identitā fra gli autor del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessitā di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato. (In motivazione la Corte ha evidenziato che non interferisce con tale criterio ermeneutico il principio della ragionevole durata del processo ex artt. 111 Cost. e 6 Convenzione EDU, da affermarsi pur sempre in relazione a procedimenti incardinati nel rispetto delle norme sulla competenza, quale presupposto processuale di validitā e proseguibilitā dell'attivitā giurisdizionale, con cui sono garantiti il giusto processo, l'imparzialitā e la terzietā del giudice naturale precostituito "ex lege", unitamente al principio dell'efficacia della giurisdizione, assicurato dalla unitarietā della celebrazione del processo).