(massima n. 1)
La connessione ex art. 12 cod. proc. pen. sussiste quando tra procedimenti la regiudicanda oggetto di ciascun reato viene, anche in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri oppure vi è un legame oggettivo tra due o più reati o risulta il medesimo disegno criminoso per cui al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi erano stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali. Questa è la ragione per la quale, in caso di imputazioni connesse ex art. 12 cod. proc. pen., il procedimento relativo al reato per il quale l'autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi "diverso", nei termini indicati dall'art. 270, comma 1, cod. proc. pen., rispetto al procedimento relativo al reato accertato in forza dei risultati dell'intercettazione.