(massima n. 1)
La disciplina dettata dall'art. 11 bis c.p.p. si applica solo ove il magistrato addetto alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che assuma la qualitą di indagato, imputato, persona offesa o persona danneggiata dal reato, sia stato applicato ad una direzione distrettuale antimafia ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, quando il fatto oggetto del procedimento penale rientri, ordinariamente, nella competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale č stata disposta l'applicazione.