(massima n. 1)
Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non gią alla convenienza, chiarezza o aleatorietą del contratto o delle sue clausole. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva dichiarato immeritevole un contratto di leasing in relazione ad una clausola di "rischio cambio" in base alla valutazione, puramente astratta, di circostanze - aleatorietą, difficoltą di interpretazione, asimmetria delle prestazioni - irrilevanti ai fini di detto giudizio, e non, come necessario, in base alla valutazione in concreto degli scopi pratici perseguiti dai contraenti).