Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 23201 del 13 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La natura assolutamente simulata di un contratto può essere desunta da vari elementi indiziari, quali il mancato pagamento del prezzo, la mancata disponibilità in capo all'acquirente dei beni acquistati, la continuazione da parte dei venditori nella gestione dei beni, il pagamento delle spese condominiali da parte dei venditori, la mancata azione per ottenere il pagamento del prezzo dei beni da parte dei venditori, e il continuo possesso dei beni da parte dei venditori. Questi elementi possono essere sufficienti per dichiarare la simulazione assoluta del contratto di compravendita.

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