(massima n. 1)
Il contratto di permuta (e così il relativo preliminare) di un terreno contro beni immobili da costruire, individuati esclusivamente nel genere, è valido solo a condizione che questi ultimi siano determinabili con riferimento ai parametri di edificabilità, alla collocazione degli immobili da costruire, alla loro dimensione, alla loro destinazione, nonché ai criteri attraverso i quali individuare in concreto gli immobili da attribuire in permuta, senza la rimessione ad una successiva scelta negoziale delle parti.