Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3241 del 3 ottobre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

La regola declinata dall'art. 11, comma 3, cod. proc. pen., che estende la disciplina derogatoria della competenza per i reati nei quali sia parte un magistrato anche ai procedimenti connessi a quelli in cui il magistrato assume una delle qualitą di cui al comma 1 del medesimo articolo, non trova applicazione nel procedimento di prevenzione in quanto, in tale ipotesi, la competenza si radica, in stretta correlazione con il criterio dell'attualitą della pericolositą sociale, nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolositą si manifesti. (Fattispecie relativa a misura di prevenzione applicata a persona imputata di corruzione in concorso nel procedimento penale con un magistrato).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.