(massima n. 1)
La regola declinata dall'art. 11, comma 3, cod. proc. pen., che estende la disciplina derogatoria della competenza per i reati nei quali sia parte un magistrato anche ai procedimenti connessi a quelli in cui il magistrato assume una delle qualitą di cui al comma 1 del medesimo articolo, non trova applicazione nel procedimento di prevenzione in quanto, in tale ipotesi, la competenza si radica, in stretta correlazione con il criterio dell'attualitą della pericolositą sociale, nel luogo in cui, al momento della decisione, la pericolositą si manifesti. (Fattispecie relativa a misura di prevenzione applicata a persona imputata di corruzione in concorso nel procedimento penale con un magistrato).