(massima n. 1)
La competenza relativa a procedimenti riguardanti magistrati, stabilita dall'art. 11 cod. proc. pen., importa una deroga al principio della "perpetuatio iurisdictionis", dovendosi tener conto della situazione prevista dalla norma pur se avveratasi o emersa successivamente alla apertura del dibattimento, e persino in grado di appello. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che sussistessero i presupposti per dare applicazione all'art. 11 cod. proc. pen., con annullamento della sentenza impugnata e trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente ex art. 11 cod. proc. pen., nel caso di magistrato subentrato, in qualitą di parte civile, in un processo in corso, a seguito della morte dell'originaria parte lesa).