(massima n. 1)
In tema di delitti contro l'amministrazione della giustizia, non è configurabile il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria fonte di obblighi, previsto dall'art. 388, comma 1, c.p., nel caso di inosservanza degli obblighi nascenti da una sentenza costitutiva emessa dal giudice civile ai sensi dell'art. 2932 c.c. non ancora divenuta irrevocabile, posto che la stessa spiega la sua efficacia con decorrenza "ex nunc", sicché gli obblighi che ne derivano divengono attuali ed esecutivi per il destinatario solo con il suo passaggio in giudicato.