Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6139 del 7 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di assicurazione della responsabilitā civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, č legittimato (avendovi "interesse" ai sensi dell'art. 2939 c.c.) a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto estensibile, all'azienda ospedaliera convenuta, l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno sollevata solo dalla relativa compagnia assicuratrice).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.