(massima n. 1)
In materia di assicurazione della responsabilitā civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, č legittimato (avendovi "interesse" ai sensi dell'art. 2939 c.c.) a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto estensibile, all'azienda ospedaliera convenuta, l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno sollevata solo dalla relativa compagnia assicuratrice).