(massima n. 1)
In tema di sospensione facoltativa del processo ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ., la sospensione può essere disposta solo in presenza di un vincolo di pregiudizialità in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza richiedere l'identità delle parti dei procedimenti. Tuttavia, se i soggetti coinvolti nel giudizio pregiudicato non sono parti del giudizio pregiudicante, il giudicato formatosi nel primo non può pregiudicare i loro diritti, potendo essere invocato solo se favorevole, e non se sfavorevole (art. 1306 cod. civ.).