Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21077 del 27 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di sospensione facoltativa del processo ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ., la sospensione può essere disposta solo in presenza di un vincolo di pregiudizialità in senso lato tra la causa pregiudicante e quella pregiudicata, senza richiedere l'identità delle parti dei procedimenti. Tuttavia, se i soggetti coinvolti nel giudizio pregiudicato non sono parti del giudizio pregiudicante, il giudicato formatosi nel primo non può pregiudicare i loro diritti, potendo essere invocato solo se favorevole, e non se sfavorevole (art. 1306 cod. civ.).

(massima n. 2)

Il processo instaurato da un erede per far valere l'intero credito comune non può essere sospeso, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa dell'esito della causa promossa dal coerede avente il medesimo oggetto, perché, trattandosi di obbligazione solidale dal lato attivo, ai sensi dell'art. 1306 c.c. il giudicato favorevole eventualmente formatosi nel diverso processo può avere efficacia nei confronti del concreditore solo a seguito di una sua scelta, mentre quello sfavorevole non opera nei suoi confronti.

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