(massima n. 1)
Nel giudizio promosso nei confronti di più condebitori in solido, la sentenza loro favorevole, passata in giudicato soltanto riguardo a taluno di essi per difetto di impugnazione, non può essere opposta dagli altri per impedire l'esame dell'impugnazione proposta nei loro confronti, né può essere rilevata dal giudice ai fini della declaratoria di preclusione dell'impugnazione medesima. L'art. 1306 c.c. riguarda la diversa ipotesi in cui la sentenza sia stata resa in un giudizio al quale non abbiano partecipato i condebitori.