Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10714 del 22 aprile 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 1306, comma 2, c. c., nel consentire al debitore solidale di opporre al creditore la sentenza più favorevole pronunciata nei confronti del condebitore esclude, ove il primo abbia manifestato la volontà di avvalersi del giudicato, la possibilità di porre a suo carico un importo superiore a quello precedentemente liquidato nei confronti del secondo, ma non preclude l'ulteriore rivalutazione dell'importo riconosciuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di condanna di una società al risarcimento dei danni subiti da un lavoratore in conseguenza del suo demansionamento, aveva condannato gli amministratori e dipendenti della medesima società, quali debitori solidali, per lo stesso titolo).

(massima n. 2)

In materia di responsabilità civile, fermo restando che la sentenza resa tra il creditore ed uno dei debitori non può fare stato nella causa promossa dal creditore verso gli altri debitori, questi ultimi tuttavia possono opporla per evitare una condanna ulteriore rispetto a quella già decisa con giudicato verso il loro co-obbligato.

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