(massima n. 1)
In deroga all'art. 2909 cod. civ., ai sensi del quale la sentenza fa stato solo tra le parti e i rispettivi eredi o aventi causa, l'art. 1306, comma 2, consente ai debitori che non hanno partecipato al processo promosso dal condebitore di opporre la sentenza favorevole a quest'ultimo al creditore, salvo che la sentenza sia fondata su ragioni personali del condebitore. Deve ritenersi applicabile anche al processo tributario l'art. 1306 c.c., cosģ prevalendo l'effetto del giudicato esterno (riguardante un condebitore) sull'avviso di accertamento, a condizione che la sentenza sia passata in giudicato, che non si sia gią formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore, che, ove si tratti di giudizio pendente, la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata, non dovendo il giudicato essersi formato prima della proposizione del giudizio di impugnazione nel corso del quale viene dedotto, e che il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale.