Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19611 del 11 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esistenza di un unico fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso con efficacia causale pił condotte comporta - senza che rilevi la non coincidenza delle modalitą di tempo e di luogo con le quali la notizia č stata diffusa - la responsabilitą solidale ex art. 2055 c.c. degli autori dell'illecito, con la conseguente applicazione del correlato regime codicistico, quindi anche dell'art. 1306, comma 2, c.c., che consente di opporre al creditore, salvo che non sia fondata su ragioni personali al singolo condebitore, la sentenza favorevole pronunciata tra il creditore ed uno dei debitori in solido. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'unicitą dell'evento ancorché il contenuto di un articolo pubblicato su un blog fosse stato parzialmente ripreso in un libro, che sebbene edito dopo qualche mese, aveva contribuito a propalare la medesima notizia lesiva).

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