(massima n. 1)
La transazione tra l'ente finanziario e uno dei condebitori solidali produce effetti nei confronti del condebitore rimasto estraneo alla transazione, che dichiari di volerne profittare. Tale principio, applicabile anche in materia tributaria, presuppone che la transazione riguardi l'intero debito e comporti la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta composizione della lite, facendo venir meno l'interesse delle parti alla decisione di merito (artt. 1304, 1306 e 1372 c.c.).