Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 3818 del 14 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La transazione avente ad oggetto l'intero debito solidale estingue l'obbligazione nei limiti della solidarietą, producendo effetti anche a favore del condebitore che vi aderisce; senza viceversa incidere sulla porzione dell'obbligazione non soggetta a vincolo solidale.

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