(massima n. 1)
In tema di transazione tra creditore e debitore solidale, l'eventuale manifestazione della volontą di profittare della transazione da parte degli altri debitori solidali deve essere accertata sulla base del contenuto del contratto transattivo e della comune volontą delle parti, secondo le regole di ermeneutica contrattuale. Se la transazione si riferisce all'intero debito, gli altri debitori solidali possono profittarne ai sensi dell'art. 1304, comma 1, c.c.; se invece riguarda solo la quota del debitore transigente, essa non si estende agli altri debitori, salvo l'effetto di ridurre il debito residuo per quanto pagato dal debitore che ha transatto.