(massima n. 1)
In materia di rapporto di agenzia, il preponente non puņ operare, con continuitą, nella zona di competenza dell'agente ma, ai sensi dell'art. 1748, secondo comma, c.c., ha solamente la facoltą di concludere, direttamente, singoli affari, anche se di rilevante entitą, dal cui compimento sorge il diritto dell'agente medesimo a percepire le cosiddette provvigioni indirette; ne consegue che, ove l'intervento del proponente sia meramente isolato, il diritto al pagamento della provvigione ha, a sua volta, natura episodica e non periodica, e, come tale, č soggetto alla prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c. e non alla prescrizione «breve» ex art. 2948, n. 4, c.c.