Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 10511 del 22 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di obbligazione plurisoggettiva solidale ex delicto, la sussistenza del diritto di regresso di taluno dei coobbligati nei confronti degli altri č una questione che deve essere tenuta distinta da quella della misura della ripartizione del carico della prestazione risarcitoria nei rapporti interni tra i coobbligati: la prima č una questione di puro diritto che, nell'ipotesi in cui il titolo di responsabilitā sia reputato diverso per i vari coobbligati, postula la soluzione del problema del regresso esercitato dal (o contro il) responsabile oggettivo per fatto altrui; la seconda, invece, č una questione sia di fatto che di diritto, che postula la previa individuazione della gravitā della colpa di ogni corresponsabile e delle conseguenze che ne sono derivate, ferma nel dubbio la presunzione ex art. 2055, comma 3, c.c.

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