Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 10511 del 22 aprile 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di obbligazione plurisoggettiva solidale ex delicto, la sussistenza del diritto di regresso di taluno dei coobbligati nei confronti degli altri è una questione che deve essere tenuta distinta da quella della misura della ripartizione del carico della prestazione risarcitoria nei rapporti interni tra i coobbligati: la prima è una questione di puro diritto che, nell'ipotesi in cui il titolo di responsabilità sia reputato diverso per i vari coobbligati, postula la soluzione del problema del regresso esercitato dal (o contro il) responsabile oggettivo per fatto altrui; la seconda, invece, è una questione sia di fatto che di diritto, che postula la previa individuazione della gravità della colpa di ogni corresponsabile e delle conseguenze che ne sono derivate, ferma nel dubbio la presunzione ex art. 2055, comma 3, c.c.

(massima n. 2)

In presenza di una domanda di regresso avanzata verso più condebitori solidali, la statuizione di accoglimento nei confronti di uno solo di essi "per l'intero" implica il rigetto della stessa domanda proposta contro gli altri, sicché l'accoglimento dell'impugnazione volta a censurare tale rigetto, postulando l'erroneità del riconoscimento del diritto in via esclusiva e totalitaria, produce effetto, ex art. 336 c.p.c., sulla statuizione di accoglimento quale parte dipendente dalla decisione impugnata.

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