Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 16075 del 10 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di appalto privato, l'obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori, non determina la contitolarità del debito contributivo ma la "responsabilità di garanzia" del coobbligato committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003; ne consegue che il predetto, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato.

(massima n. 2)

La responsabilità solidale del committente o subappaltatore nei confronti dell'INPS, prevista dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ha natura di garanzia e non di contitolarità del debito contributivo, implicando la surrogazione per l'intero del debito onorato nei riguardi dell'INPS e non una ripartizione della perdita ex art. 1299 cod. civ.

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