(massima n. 1)
Nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui la struttura si avvale, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva del medico è ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, c.c. Salvo prova di una condotta del sanitario eccezionalmente grave e imprevedibile, la struttura sanitaria deve assumere il rischio d'impresa e non può esercitare il regresso oltre il 50% dell'importo risarcitorio.