(massima n. 1)
Nel caso di contitolaritą attiva del contratto di locazione e recesso da parte di uno dei co-conduttori, i principi giurisprudenziali consolidati prevedono che l'esercizio in comune dell'attivitą professionale comporta la condivisione degli oneri e delle spese richieste tra i diversi debitori in misura uguale in assenza di diversa determinazione (artt. 1298 e 1299 c.c.).