Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 5402 del 29 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di contitolaritą attiva del contratto di locazione e recesso da parte di uno dei co-conduttori, i principi giurisprudenziali consolidati prevedono che l'esercizio in comune dell'attivitą professionale comporta la condivisione degli oneri e delle spese richieste tra i diversi debitori in misura uguale in assenza di diversa determinazione (artt. 1298 e 1299 c.c.).

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