(massima n. 2)
In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, sicché la relativa domanda non può essere proposta, ex novo, in grado d'appello.