Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 7332 del 19 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di responsabilità civile, la parte evocata in giudizio per il risarcimento del danno può chiamare in causa, in via preventiva, un altro corresponsabile, al fine di esercitare il regresso contro questo per il caso di esito positivo dell'azione intrapresa dal danneggiato. (Fattispecie relativa al danno cagionato ad un appartamento dalle infiltrazioni provenienti dalle unità immobiliari poste ai piani superiori, al cui risarcimento erano stati condannati in solido per l'intero i diversi titolari di diritti reali su di essi, uno dei quali si era doluto della responsabilità ascrittagli anche per la parte di danno riconducibile ad altri, senza avere però preventivamente proposto nei confronti di questi ultimi domanda di regresso).

(massima n. 2)

In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere esaminata dal giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, ha chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna tra i corresponsabili, sicché la relativa domanda non può essere proposta, ex novo, in grado d'appello.

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