(massima n. 1)
In tema di appalti pubblici, dal principio per cui il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 c.c. non comporta l'assorbimento delle imprese contraenti in un organismo unitario, ma unicamente la costituzione di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive attivitą dei contraenti, deriva che la responsabilitą solidale, di cui all'art. 13, l. n. 109 del 1994, sussiste solo ove i coobbligati abbiano compartecipato alla gara pubblica, formulando all'interno di essa una specifica offerta.