Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21051 del 27 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il contratto di locazione immobiliare in favore di due conduttori preveda che gli stessi siano tenuti a corrispondere solidalmente l'intero canone, il recesso di uno di essi (che non č subordinato al consenso dell'altro) non fa venir meno la soggezione del co-conduttore al pagamento dell'intero debito, indipendentemente dalla circostanza che egli abbia continuato ad occupare una sola porzione dell'immobile.

(massima n. 2)

Una eventuale transazione tra locatore e uno dei co-conduttori solidali non libera automaticamente il co-conduttore rimasto dell'obbligo di pagamento dell'intero canone, a meno che il co-conduttore superstite non dichiari espressamente di voler profittare della transazione ai sensi dell'art. 1304 cod. civ.

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