(massima n. 2)
Una eventuale transazione tra locatore e uno dei co-conduttori solidali non libera automaticamente il co-conduttore rimasto dell'obbligo di pagamento dell'intero canone, a meno che il co-conduttore superstite non dichiari espressamente di voler profittare della transazione ai sensi dell'art. 1304 cod. civ.