(massima n. 1)
Nel sistema della ritenuta d'acconto, il sostituto d'imposta ha l'obbligo di trattenere e versare la somma corrispondente all'Erario. Tuttavia, qualora il sostituto ometta tale versamento, il sostituito rimane obbligato solidale al pagamento dell'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, in base al principio generale di cui all'art. 1292 cod. civ. e all'art. 35 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.