(massima n. 1)
Il pagamento della provvigione, allorquando una delle parti contraenti sia costituita da pił soggetti in ragione della comunione nel diritto alienato o acquistato, grava su tutti i contitolari, quand'anche taluno di essi non abbia conferito l'incarico né abbia preso parte alla fase delle trattative, avendo comunque utilizzato i risultati dell'attivitą del mediatore, ed ha natura solidale, in applicazione della regola generale che vale per tutte le obbligazioni assunte da pił soggetti, riferendosi la regola della ripartizione pro quota di cui all'art. 1755 c.c. alla provvigione dovuta dalla parte acquirente e dalla parte alienante.