Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 7216 del 18 marzo 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, č soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, e ad essa - a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova - possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalitā liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta.

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