Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18239 del 3 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Gli interessi corrispettivi, dovuti come corrispettivo per il godimento del denaro e aventi decorrenza immediata, si differenziano ontologicamente dagli interessi moratori, che rappresentano una forma di risarcimento per il ritardo nell'adempimento e decorrono in caso di mora del debitore.

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