(massima n. 1)
Quando il debitore eccepisce l'avvenuta estinzione del debito mediante il rilascio di cambiali, č a suo carico l'onere di provare che le stesse sono state integralmente pagate, mentre non puō gravare sul creditore quello di dimostrare la mancata negoziazione dei titoli, in quanto la consegna di cambiali č l'oggetto di una "datio pro solvendo", il cui effetto estintivo č differito al momento del loro effettivo pagamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, laddove essa aveva affermato che la mera menzione nel contratto preliminare del rilascio di alcuni effetti cambiari, senza che nessuna delle due parti fosse in possesso degli originali dei titoli, non poteva esonerare il promissario acquirente dal comprovarne l'avvenuto pagamento).