(massima n. 1)
Un accollo esterno del debito, ai sensi dell'art. 1273 cod. civ., richiede la chiara manifestazione di intenti dell'accollante e l'adesione del creditore. Comunicazioni intercorse tra il debitore e il creditore non sono sufficienti a configurare un valido accollo esterno in assenza di tale chiara manifestazione da parte del terzo accollante.