(massima n. 1)
Le pattuizioni contenute nell'atto pubblico di compravendita anteriore al fallimento sono opponibili al fallimento stesso. L'inefficacia ex art. 44 L. Fall. non č rilevabile d'ufficio e non riguarda i pagamenti delle rate effettuate successivamente all'accordo espromissorio privativo ex art. 1272 c.c., che ha carattere liberatorio nei confronti della venditrice.