Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 17477 del 25 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Le pattuizioni contenute nell'atto pubblico di compravendita anteriore al fallimento sono opponibili al fallimento stesso. L'inefficacia ex art. 44 L. Fall. non č rilevabile d'ufficio e non riguarda i pagamenti delle rate effettuate successivamente all'accordo espromissorio privativo ex art. 1272 c.c., che ha carattere liberatorio nei confronti della venditrice.

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