Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22964 del 9 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di factoring, a differenza che nella ordinaria cessione del credito, la garanzia di solvenza del debitore ceduto costituisce elemento fisiologico del contratto, per la presenza della causa di finanziamento; con la conseguenza che ove dopo la cessione si verifichi il fallimento del cedente, il factor č in ogni caso tenuto a escutere il debitore ceduto ex art. 1267, comma 2, c.c., e che, in mancanza di prova dell'escussione, il credito del factor per la restituzione delle anticipazioni e per gli ulteriori corrispettivi contrattuali va trattato, nei confronti del fallimento del cedente, alla stregua di credito condizionale (ovvero subordinato all'avveramento della clausola negoziale Ģsalvo buon fineģ), a tenore degli artt. 55, comma 3, e 96, comma 2, n. 1) l. fall. e va, pertanto, ammesso con riserva di prova dell'escussione del debitore ceduto e del conseguente inadempimento di quest'ultimo.

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