(massima n. 1)
Il criterio di opponibilità dettato dall'art. 5, comma 1, L. n. 52/1991 non ha modificato o integrato quello previsto dagli artt. 1265 e 2914 c.c. ma si è soltanto aggiunto ad esso, senza sostituirlo, in tal modo ampliando, anziché restringere, la sfera dei diritti del cedente, il quale oggi può rendere opponibile la cessione dei suoi crediti a terzi qualificati sia con la notificazione e l'accettazione di data certa, ai sensi degli artt. 1265 e 2914 c.c., sia attraverso il pagamento di data certa del corrispettivo ex art. 5, L. n. 52/ 1991, con la conseguenza che l'opponibilità al fallimento della cessione può derivare sia - secondo le regole di diritto comune espressamente fatte salve dalla L. n. 52/ 1991, art. 5, comma 2 - dalla notifica dell'atto di cessione al debitore o dalla sua accettazione in epoca anteriore sia tramite il meccanismo di cui all'art. 5, comma 1, L. n. 52/ 1991, salvo quanto previsto, in questo secondo caso, dall'art. 7, comma 1, L. n. 52/1991, il quale introduce una speciale ipotesi di inopponibilità al Fallimento della cessione con pagamento avente data certa, i cui requisiti - atto a titolo oneroso compiuto nel periodo sospetto e scientia decotionis il cui onere probatorio è a carico del curatore - sono modellati secondo lo schema disciplinato dall'art. 67, comma 2, l.fall.