Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1175 del 5 maggio 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

L' art. 36 Costituzione vale ed opera in quei rapporti di lavoro che implicano un orario ed una prestazione continua ed esclusiva: esso non può dunque invocarsi nel rapporto di agenzia, da parte dell'agente per prospettare una situazione svantaggiosa nei confronti del preponente, essendo il primo non un prestatore d'opera subordinato, ma un lavoratore che svolge la sua attività senza alcun vincolo di dipendenza, in piena libertà ed autonomia, ed a proprio rischio. La mancanza, in un contratto di agenzia, dell'imposizione di un obbligo all'impresa preponente di versare all'agente una somma fissa mensile e la previsione, invece, di provvigioni sui soli affari andati a buon fine sono del tutto connaturali a tale tipo di contratto, il cui oggetto è lo svolgimento, a rischio dell'agente, di una attività economica organizzata ed autonoma, concretantesi in un risultato di lavoro e vincolato al preponente da un semplice rapporto di collaborazione.

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