(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della competenza territoriale, l'individuazione del luogo del commesso reato non può essere effettuata esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dall'imputato, salvo che esse siano sorrette dai necessari riscontri, anche indiziari, purché specifici. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 455 cod. pen., in cui la Corte, restando non conosciuto il luogo di inizio dalla detenzione a fini di spendita di banconote o monete false, ha individuato il giudice competente per territorio in relazione al luogo in cui è stata realizzata una parte della condotta, secondo i criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen.).