(massima n. 1)
In tema di misure di prevenzione personali, ai fini della determinazione del giudice competente per territorio in relazione a una proposta formulata ex art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti di soggetti indiziati di uno dei delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve aversi riguardo al luogo di consumazione del reato che integra la manifestazione di pericolositą soggettiva e non a quello in cui opera in prevalenza l'organismo associativo, in ragione del criterio di "localizzazione giurisdizionale" del fatto di cui all'art. 8 cod. proc. pen.