(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della competenza per territorio con riguardo ai delitti di omesso versamento dell'Iva e di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, in assenza di elementi certi in ordine all'avvenuto principio di pagamento dell'imposta idonei a consentire l'individuazione dell'effettivo "locus commissi delicti", non può farsi riferimento al criterio della sede effettiva del contribuente, ma deve individuarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell' art. 8, cod. proc. pen., con la conseguenza che, ove tale determinazione sia impossibile, deve applicarsi il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che esigenze di certezza del diritto postulano la svalutazione del criterio della sede effettiva, il cui accertamento, in quanto ancorato al dato fattuale dell'effettività di tale sede, determina un inutile aggravio per l'azione amministrativa).