(massima n. 1)
La competenza territoriale per il delitto di illecito trattamento dei dati personali realizzato mediante "social network", di cui all'art. 167 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ove non sia applicabile la regola generale dell'art. 8 cod. proc. pen. per l'impossibilitą di individuare il luogo di caricamento dei dati e quello in cui essi sono diventati fruibili nel "web", si determina in base ai criteri suppletivi, considerati, in via graduale, dall'art. 9 cod. proc. pen., attingendo, da ultimo, a quello residuale sancito dal comma 3, che attribuisce la competenza al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato.