Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 58 del 14 gennaio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rapporto di agenzia, il fatto che la provvigione sia determinata in misura fissa anche per gli affari non andati a buon fine non esclude l'assunzione da parte dell'agente del rischio del risultato utile della propria attività di lavoro, essendo la provvigione, a differenza della retribuzione del lavoratore dipendente, proporzionale non all'impegno soggettivo dell'agente — che in ogni caso non ha diritto al rimborso delle spese — ma al valore dell'affare concluso.

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