(massima n. 1)
La previsione normativa di impignorabilitą delle somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni comunitarie non vale per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti delle stesse provvidenze. Pertanto, l'art. 1246 c.c., che regola la non compensabilitą dei crediti impignorabili, non opera con riferimento alla compensazione impropria tra crediti per contributi PAC e debiti derivanti da prelievi supplementari per eccedenza delle quote latte.