Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 401 del 17 gennaio 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del diritto alla provvigione spettante all'agente non rileva il luogo in cui il contratto sia stato formalmente concluso od eseguito bensģ quello in cui il contratto sia stato promosso o avrebbe potuto essere promosso per essere ivi la sede del cliente, a meno che il preponente non dimostri l'inesistenza in concreto per l'agente della possibilitą di promuovere la conclusione di contratti con il cliente avente la sua sede nella zona assegnata in esclusiva all'agente, per essersi il cliente spogliato della possibilitą di tale conclusione per averla delegata, a causa di reali e sostanziali ragioni organizzative, a persone preposte alle articolazioni territoriali esistenti fuori zona, avvenendo nella sede dell'impresa o del cliente la mera registrazione dei contratti, altrove promossi. 

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