(massima n. 1)
La cancellazione di una societą dal registro delle imprese, con conseguente estinzione della societą stessa, non comporta l'estinzione automatica dei crediti della stessa. Tali crediti sono trasferiti ai soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato la volontą di rimettere il debito, comunicandola al debitore. La mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione non giustifica di per sé la presunzione di avvenuta rinuncia, e incombe al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito.