Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 16477 del 13 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

A seguito della cancellazione di una societą dal registro delle imprese si presumono tacitamente rinunciati i crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo; tale presunzione comporta l'esclusione del fenomeno successorio nella pretesa sub iudice nei confronti degli ex-soci o liquidatori senza prova contraria da parte loro sulla mancata rinuncia implicita al credito ancora incerto o illiquido necessitanti dell'accertamento giudiziale.

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