Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 9347 del 5 aprile 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Affinché si abbia novazione oggettiva dell'obbligazione č necessario che siano espressamente previste, o comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontą e l'effetto di estinzione dell'obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con un'obbligazione nuova ed incompatibile, non essendo sufficienti le indicazioni meramente esemplificative, a fronte del richiamo a tutti gli altri patti che consentono la coesistenza di plurime obbligazioni (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sussistere la comune intenzione delle parti di estinguere l'obbligazione di garanzia contenuta nell'originario atto di cessione per effetto di un successivo contratto integrativo che si era, tuttavia, limitato a disporre la sola riduzione del prezzo complessivo).

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