(massima n. 1)
In materia di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice di merito deve seguire le tabelle elaborate dagli Osservatori della giustizia civile, come le conosciute "tabelle milanesi", intese come uno strumento di concretizzazione del potere di valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. Tuttavia, la liquidazione dei danni deve tenere in considerazione le specifiche circostanze del caso concreto, incluse l'età delle persone coinvolte, la convivenza, la frequentazione e il legame affettivo, in mancanza di ulteriori e particolari caratterizzazioni concrete. La Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della causa, limitandosi al controllo logico-formale e della conformità a diritto delle valutazioni compiute dal giudice di merito.